L’articolo 49-nonies del codice della nautica (D. L.vo 171/2005), che è stato inserito dall’art.33 del D. L.vo 229/17, disciplina “… il transito delle unità da diporto” nei porti turistici o approdi turistici (aree dei porti commerciali dedicate alla nautica da diporto).
Quella della riserva di ormeggi per le barche in transito nelle strutture “turistico portuali” in regime di concessione demaniale non è proprio una novità assoluta. La riserva era già prevista, nel numero del 10% del totale degli ormeggi, da una serie di circolari ministeriali, che però venivano più o meno disattese dai concessionari.
Ora, trattandosi di un preciso articolo di legge, sarà più difficile far finta di niente, anche perché la mancata osservanza della disposizione tira in ballo il Codice della navigazione e le sanzioni previste in materia di uso del demanio marittimo.
I concessionari devono riservare permanentemente
dei tratti di banchina alle unità da diporto per gli accosti in transito o
l’approdo per rifugio (maltempo o altre evenienze).
I tratti di banchina sono riservati per la
durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non
sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le
unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un
tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella
fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi
nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore
dei porti e degli approdi turistici.
L’articolo di legge stabilisce anche il numero
degli ormeggi che devono essere resi disponibili:
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato
nell’otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno
il numero dei posti barca è stabilito come segue:
fino a 50 posti barca: due per cento;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque per cento;
d) fino a 250 posti barca: dieci per cento;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici per cento;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque per cento.
Il 49 bis dedica attenzione (doverosa) anche alle persone con disabilità
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità
da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone
con disabilità a bordo è determinato nell’uno per cento dei posti barca
disponibili.
Negli altri periodi dell’anno il numero dei
posti barca è stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno per cento;
b) fino a 150 posti barca: due per cento;
c) fino a 300 posti barca: tre per cento;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro per cento;
e) da 400 a 700 posti barca: sei per cento;
f) oltre 700 posti barca: otto per cento.