RIVISITAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO
Impiego delle unità da diporto in attività di noleggio “professionale”
È stato recentemente emanato il Decreto 12 dicembre 2023, n. 227, che modifica il Regolamento 121/2005 d’istituzione e disciplina i titoli professionali del diporto.
L’intervento, in sintesi, riguarda la rivisitazione dei requisiti e i limiti di navigazione per il personale “navigante” (ufficiali di coperta e di macchina) imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Si tratta dei titoli di:
– ufficiale di navigazione del diporto;
– capitano del diporto;
– comandante del diporto;
– ufficiale di macchina del diporto;
– capitano di macchina del diporto;
– direttore di macchina del diporto.
Tuttavia, la novità maggiore risiede nella istituzione di una nuova figura professionale, molto più accessibile rispetto a quelle sopra elencate e indirizzata al comando di navi di più modesto tonnellaggio e cioè di “Ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe”. A dire il vero, non si tratta di una “novità” assoluta, il titolo professionale, infatti, era stato annunciato ben oltre cinque anni fa dal D. L.vo 229/2017 (art. 27) e si era solo in attesa del regolamento che ne desse attuazione, quello di cui oggi stiamo dando nota.
Riassumiamo di seguito alcuni elementi chiave che riguardano l’Ufficiale dei 2a, riportando il testo completo d’interesse del decreto a fine articolo.
In primo luogo, l’Ufficiale di 2a classe, può:
– comandare imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio o destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (L. 172/2003) fino al limite delle 200 GT (stazza gross tonnage);
– le unità devono battere bandiera italiana;
– la navigazione può avvenire nelle acque interne e nel bacino del Mediterraneo;
– l’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare è facoltativa e quindi anche il c.d. libretto di navigazione;
– per conseguire il titolo non è necessario aver effettuato a bordo un periodo di addestramento.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 5 maggio 2024. Per l’Ufficiale di 2a classe la data potrebbe slittare più avanti, fino all’emanazione del regolamento ministeriale che stabilirà le modalità e il programma di esame per conseguire il titolo.
Infine, dipanando dubbi sui requisiti per il comando di navi e imbarcazioni in attività di “noleggio occasionale” – se mai ve ne fosse stato bisogno – il decreto in questione ha ribadito che i titoli previsti sono:
per le imbarcazioni, la patente nautica da almeno tre anni;
per le navi, in luogo della patente nautica, il titolo professionale del diporto, ad esempio, quello minimo di Ufficiale di seconda classe, se la nave non supera le 200 GT.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
10 maggio 2005, n. 121
Art. 4-bis – Aggiornato (227/2023)
Requisiti e limiti di abilitazione per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe
L’ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti: a)aver compiuto 18 anni di età;
essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato “First Aid” secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (4), accertati e certificati con le modalità previste all’articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
possedere i requisiti morali di cui all’articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d’esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
REDAZIONE UDICER