La mancata conformità CE di barche e componenti, comporta anche reati penali

La mancata conformità CE di barche e componenti, comporta anche reati penali

In risposta alle domande che ci hanno rivolto alcuni cantieri e studi di progettazione sulle responsabilità derivanti dalla non corretta marcatura CE delle barche, va tenuta presente, oltre all’applicazione del quadro sanzionatorio previsto dall’art. 43 del D. Lgs 5/2016, anche una importante decisione della Corte di Cassazione Penale di qualche anno fa (Sezione III Penale, sentenza 1467/13), relativa alla non rispondenza ai requisiti previsti dalle norme di riferimento di prodotti soggetti a marcatura CE, cioè a direttive comunitarie.

La sentenza, decidendo sulle conseguenze penali della mancata marcatura CE di un prodotto (nello specifico si è trattato di un elettrostimolatore, per violazione della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica D. L.vo 194/2007), ha infatti stabilito principi giuridici che possono trovare applicazione in tutte le direttive cosiddette del Nuovo Approccio e dell’Approccio Globale, tra cui la 2013/53UE, sulla costruzione delle unità da diporto e componenti.

In sintesi, il fabbricante che non “ottempera” all’obbligo di marcatura CE (o, comunque di conformità) del prodotto alle direttive CE di riferimento, oltre a subire, come prima detto,  le conseguenze delle sanzioni specificamente previste dalla direttiva stessa, può incorrere anche nei reati previsti dal Codice penale (nei fatti di sentenza, l’art. 515, “Frode nell’esercizio del commercio”, con la pena della reclusione fino a 2 anni e multa fino a 2065 euro e l’art. 517, “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, con reclusione fino a 1 anno e 1032 euro di multa.

E’ inapplicabile, secondo la Corte di Cassazione- ed è questa la novità giuridica – il c.d. rapporto di specialità  (Principio di Specialità – art. 9, Legge 689/81), che stabilisce: “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

In altre parole, sebbene le direttive, cioè i decreti legislativi di recepimento, prevedano una disciplina sanzionatoria per l’inosservanza della conformità CE, e a queste sino ad ora si è sempre attribuito il carattere di “disposizione speciale”, non è comunque rilevabile un conflitto con la disciplina penale. I due ordini giuridici, amministrativo e penale, perseguono obiettivi diversi e di conseguenza possono trovare una contemporanea applicazione.

Le norme sanzionatorie che derivano dalla mancata applicazione della direttiva CE di riferimento perseguono la finalità di garantire la conformità tecnica del bene; il Codice penale, ad esempio, con gli artt. 515 e 517,  tutela sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia la correttezza e lealtà commerciale. Il principio di specialità, come sopra riportato, viene a cadere.

Richiamiamo gli articoli d’interesse:

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515)

“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico,

consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra,  ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517)

 “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’ origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non

è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032”.