Le norme per l’ormeggio nei porti delle unità in transito

L’articolo 49-nonies del codice della nautica (D. L.vo 171/2005), che è stato inserito dall’art.33 del D. L.vo 229/17,  disciplina “… il transito delle unità da diporto” nei porti turistici o approdi turistici (aree dei porti commerciali dedicate alla nautica da diporto).

Quella della riserva di ormeggi per le barche in transito nelle strutture “turistico portuali” in regime di concessione demaniale non è proprio una novità assoluta. La riserva era già prevista, nel numero del 10% del totale degli ormeggi, da una serie di circolari ministeriali, che però venivano più o meno disattese dai concessionari.

Ora, trattandosi di un preciso articolo di legge, sarà più difficile far finta di niente, anche perché la mancata osservanza della disposizione tira in ballo il Codice della navigazione e le sanzioni previste in materia di uso del demanio marittimo.

I concessionari devono riservare permanentemente dei tratti di banchina alle unità da diporto per gli accosti in transito o l’approdo per rifugio (maltempo o altre evenienze).
I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

L’articolo di legge stabilisce anche il numero degli ormeggi che devono essere resi disponibili:
nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell’otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

fino a 50 posti barca: due per cento;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque per cento;
d) fino a 250 posti barca: dieci per cento;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici per cento;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque per cento.
Il 49 bis dedica attenzione (doverosa) anche alle persone con disabilità

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell’uno per cento dei posti barca disponibili.
Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

a) fino a 80 posti barca: uno per cento;
b) fino a 150 posti barca: due per cento;
c) fino a 300 posti barca: tre per cento;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro per cento;
e) da 400 a 700 posti barca: sei per cento;
f) oltre 700 posti barca: otto per cento.