Abbiamo già illustrato in un nostro precedente articolo le modalità “generali” per attestare il possesso e la nazionalità italiana dei natanti (unità non iscritte, prive di targa) quando navigano nelle acque territoriali straniere.
Per ritardi ministeriali non potevamo fornire i dettagli procedurali che ora, risolti i problemi, siamo in grado di elencare.
Riassumendo: il documento che dovrebbe attestare la nazionalità del natante – nelle dichiarazioni ministeriali, riconosciuto dalle autorità estere – è costituito dalla DCI (Dichiarazione di Costruzione Importazione) e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, autenticata.
Tali due dichiarazioni sono riassunte in un unico documento che, una volta perfezionato, varrà come documento da esibire alle autorità fuori confine.
Come procedere?
In primo luogo è necessario che il richiedente/possessore del natante si registri nel portale di Confindustria Nautica https://dci.confindustrianautica.net/Registration/User, per richiedere la DCI.
Inseriti nel portale tutti i dati anagrafici personali e quelli tecnici del natante (ed eventuale documentazione a disposizione) ed effettuato il pagamento elettronico di ero 30,00, l’ufficio di Confindustria Nautica trasmetterà al richiedente/possessore il documento per l’estero, riportante la DCI, con anche già compilati i campi relativi alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Con questo documento, sarà necessario poi rivolgersi ad un’agenzia STA – STED (Sportello telematico dell’automobilista, ovvero del diportista) per l’autentica della firma di sottoscrizione, previo pagamento del diritto di euro 23,70 su c/c 1031820168, intestato a “AA.GG e personale corrispettivo STED”, con la causale “Attestazione per natanti da diporto italiani – DCI n. ……..”.
Come detto all’inizio, questo documento, da tenere a bordo in originale, varrà come “lascia passare” del natante nelle acque territoriali estere.